Statuto

Art. 1 – Costituzione – E’ costituita l’Associazione denominata “AGORA’ ONLUS” organizzazione socio-culturale non lucrativa di utilità sociale.

Art. 2 – Sede – L’Associazione ha sede in Melicucco: in via S. Biagio n.12 e potrà istituire sedi secondarie ed uffici distaccati.

Art. 3 – Scopi- L’Associazione è apartitica, non ha scopi di lucro e non persegue finalità speculative; essa persegue finalità di solidarietà sociale. Per raggiungere i suoi fini si propone di svolgere attività di promozione e fornitura di servizi nell’ambito degli interessi dei cittadini per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio in cui opera. L’attività sociale si svolge mediante azioni ed iniziative sia proprie dell’ Associazione che in interazione con persone fisiche, società, fondazioni, comitati, enti pubblici e privati.Costituiscono ambiti di interesse dell’Associazione i seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;

- beneficenza;

- istruzione;

- formazione;

- promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico;

- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

- la cultura;

- l’arte;

- l’informazione;

- tutela dei diritti civili;

- lo sport;

- il tempo libero, le attività ludiche ed eno-gastronomiche.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle summenzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 4 – Durata – La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato, tuttavia potrà essere sciolta con le formalità indicate all’art.17 del presente statuto.

Art. 5 – Soci – Il numero dei soci è illimitato.Diventano Soci coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo e che sottoscrivono ed accettano integralmente il presente statuto.I Soci partecipano attivamente alla vita sociale, condividendone le iniziative, svolgendone i programmi e utilizzandone le strutture.I Soci si distinguono in:

a) FONDATORI - Coloro che hanno fondato e dato vita all’Associazione e sono i firmatari dell’atto costitutivo e del primo statuto dell’Associazione.

b) SOSTENITORI - Coloro che, pur non partecipando direttamente all’attività dell’Associazione, vogliono essere iscritti alla stessa, dando un valido contributo umano e morale per il raggiungimento delle finalità sociali.

c) ONORARI - Le persone o gli enti che durante l’anno sociale hanno elargito all’Associazione donazioni speciali e straordinarie, benemerenze speciali e straordinarie, aiuti speciali e straordinari; essi sono dichiarati tali con voto unanime dal Consiglio Direttivo. Il socio onorario è esentato dal pagamento di qualsiasi quota d’iscrizione e/o associativa.

Verrà istituita una pubblicazione quinquennale per specificare ed illustrare sia le attività realizzate dall’Associazione sia l’elenco dei soci nonché degli organi amministrativi e tecnici dell’Associazione, altresì degli enti privati e pubblici che hanno dato un aiuto importante per le attività dell’Associazione.

Chiunque aspiri a divenire socio ordinario dell’Associazione deve:

- Aver compiuto il diciottesimo anno di età, per i minori di anni diciotto occorre il consenso dei genitori, tuttavia quest’ultimi non potranno godere del diritto di voto dell’Assemblea;

- Inviare apposita domanda, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla presentazione scritta di almeno un socio. Il Consiglio Direttivo deciderà a scrutino segreto con la maggioranza dei suoi componenti e con giudizio insindacabile; le decisione del Consiglio Direttivo vengono comunicate all’aspirante socio ed al suo presentatore nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il nuovo socio verrà presentato ai soci nella prima riunione di lavoro dell’Associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Con l’ammissione il nuovo socio assume formale obbligo di osservare ed obbedire le norme stabilite dallo Statuto Sociale, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali. I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere l’impegno preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’Associazione. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e a prestare l’impegno preventivamente concordato.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- recesso del socio che deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell’Associazione;

- morte o perdita della capacità di agire;

- inosservanza del presente Statuto e dei regolamenti interni;

- comportamento scorretto nei confronti dell’Associazione o indegnità dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Organi – Sono organi dell’Associazione :

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) il Tesoriere;

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi, previa autorizzazione espressa dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Assemblea – L’Assemblea, costituita da tutti i soci, è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto lo ritenga necessario.Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, della data e dell’orario fissati.La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 dei soci, o almeno due membri del Consiglio Direttivo in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega scritta. Ciascun socio non può essere portatore di più tre deleghe.Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti.Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono adottate con il voto di almeno 2/3 dei soci presenti ed aventi diritto al voto.L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza del Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente. Il Presidente dell’ Assemblea nomina un Segretario, constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. In mancanza del Segretario viene nominato, quale verbalizzante il componente più giovane del Consiglio Direttivo.L’Assemblea ha i seguenti compiti:

a) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

b) Approvare un eventuale regolamento interno e relative modifiche;

c) Approvare il programma di attività proposto dal Consigli Direttivo;

d) Approvare il rendiconto preventivo;

e) Approvare il rendiconto consuntivo;

Art. 8 – Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’ attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, per la gestione ordinaria e straordinaria, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;

- eleggere il Vice Presidente;

- nominare il Segretario;

- nominare il Tesoriere;

- convocare l’Assemblea degli associati ed elaborare l’ordine del giorno, qualora non lo faccia il Presidente dell’Associazione;

- sovraintendere a tutte le attività dell’Associazione;

- deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per il perseguimento delle sue finalità, assumendo le necessarie iniziative e fissando le norme per il funzionamento dell’Associazione;

- deliberare su ogni atto di carattere economico-patrimoniale;

- deliberare sulle domande di adesione all’ Associazione;

- deliberare, con adeguata motivazione, sull’esclusione dei sostenitori;

- valutare e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i rendiconti preventivo e consuntivo annuali predisposti dal tesoriere presentare all’Assemblea degli associati la relazione sul programma di attività;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;- nominare i soci onorari dell’Associazione;

- rettificare, nella prima seduta utile, rettificare nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza ;

- stabilire annualmente l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori. I componenti del Consiglio Direttivo eletti durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese.Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizioni dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima dalla data fissata, mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, della data e dell’orario fissati.La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In mancanza del Segretario viene nominato, quale verbalizzante,il componente più giovane del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Presidente – La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.Il Presidente è responsabile dell’osservanza di tutte le norme di legge che regolano l’attività: egli rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l’andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.Il presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti nell’ambito e le sue competenze, sottoponendoli nella prima riunione utile.Il Presidente sottoscrive, insieme al Tesoriere, le ricevute di incasso e i mandati di spesa per conto dell’Associazione.Il Presidente sottoscrive, insieme al Segretario, i verbali dell’Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.Il Presidente sottoscrive, insieme al Segretario, i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.Il Presidente dura in carica cinque anni ed è sempre rieleggibile.

Art. 10 - Segretario - Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;- provvede al disbrigo della corrispondenza;- redige su apposito registro, e sottoscrivere insieme al Presidente, i verbali e le riunioni del Consiglio Direttivo;- redige su apposito registro, e sottoscrivere insieme al Presidente, i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci;- notifica a tutti gli interessati le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;- è responsabile della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;- il Segretario dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

Art. 11 - Tesoriere - Il Tesoriere cura la gestione del fondo patrimoniale dell’Associazione e ne tiene la contabilità ed effettua le relative verifiche, anche in ottemperanza degli obblighi di legge.Il Tesoriere ha i seguenti compiti:- provvede alla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;- predisporre i preventivi delle singole iniziative dell’Associazione, avendo cura che in nessun caso gli impegni di spesa eccedano le disponibilità di bilancio;- sottoscrive, insieme al Presidente, le ricevute di incasso e mandati di spesa per conto dell’Associazione;- il Tesoriere dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

Art. 12 - Risorse economiche - L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;

- contributi dei privati;

- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni locali, di Enti di Istituzioni pubbliche e della Comunità Europea;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciati testamentari;

- introiti derivati da convenzioni;

- proventi delle attività svolte;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito se stabilito dal Consiglio Direttivo.Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.Gli utili e gli avanzi digestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto regolamento fanno parte della medesima è unitaria struttura .

Art. 13 - Quota sociale - La quota associativa annuale a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 31 gennaio dell’anno di competenza. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non hanno diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea o degli organi di cui fanno parte. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14 - Rendiconto - Ogni anno devono essere redatti a cura del Tesoriere, i rendiconti preventivo e consultivo che valutati dal Consiglio Direttivo vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.Dal rendiconto consultivo devono risultare i beni i contributi e rilasciati ricevuti. L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo consultivo deve essere presentato all’Assemblea ordinaria degli associati per l’approvazione entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea straordinaria da almeno 2/3 dei soci regolarmente scritti ed aventi diritto al voto o dall’unanimità dei soci fondatori.Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Art. 16 - Scioglimento dell’Associazione - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con una maggioranza di tre quarti dei soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori tra i soci fondatori stessi, ed ad evolvere l’eventuale patrimonio esistente ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 num.662, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

Art. 17 - Norma di rinvio - Per quanto non previsto dal presenze statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare a quelle di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 num. 460 e dalla legge 266/1991.